RIALLIANEAMENTO

Docenti ed ATA di ruolo con più di 4 anni di pre ruolo hanno diritto al riallineamento della carriera con il riconoscimento degli arretrati dovuti: la scuola deve procedere d’ufficio

Il sindacato ASA sta provvedendo ad inviare a tutte le scuole del territorio nazionale un sollecito per la lavorazione di tutti i riallineamenti di carriera del personale di ruolo in servizio con l’erogazione di tutti gli arretrati dovuti (scarica qui la nota inviata alle scuole).

Ai sensi della normativa vigente, DOCENTI ed ATA che abbiano prestato servizio pre ruolo per più di 4 anni hanno diritto, al raggiungimento di un certo numero di anni di servizio, al recupero economico degli anni di pre ruolo prestati oltre i primi 4 (che vengono calcolati sin dall’inizio per intero).

Tali anni eccedenti ai primi 4 sono infatti calcolati inizialmente per 1/3 ai soli fini giuridici, per effettuare successivamente il computo economico dopo che siano passati i termini previsti dalla normativa per il “riallineamento della carriera”. In particolare:

  • 16 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per i docenti laureati della scuola secondaria di 2 grado
  • 18 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1 grado
  • 18 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per i docenti diplomati della scuola secondaria
  • 18 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo)  per i DSGA
  • 20 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per il restante personale ATA


Con la nota n. 8438 del 10/01/2024 (che si allega) il MEF chiarisce che tale “riallineamento della carriera” va effettuato NON SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO, ma D’UFFICIO da parte delle singole Istituzioni scolastiche così esprimendosi: “[…] L’istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento della carriera” tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato […]”.

Tutto il personale interessato è invitato a contattarci per inoltrare la diffida (SCARICA QUI) alla propria scuola ed ottenere quanto dovuto.

docenti_sostegno

Pubblicato oggi il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 (scarica qui) sulle misure finalizzate a garantire 
la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

Entro il 31 maggio 2025, LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ potranno richiedere al Dirigente Scolastico la conferma per l’A.S. 2025/26 dell’insegnante di sostegno che HA PRESTATO SERVIZIO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, A TEMPO DETERMINATO ma per tutto l’anno, in qualità di insegnante di sostegno del proprio figlio.

Il Dirigente Scolastico dovrà valutare tale domanda e, tenuto conto anche del parere del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) dovrà comunicarne l’esito all’Ambito territoriale competente, al docente interessato e alla famiglia: il tutto entro il 15 giugno 2025.

Qualora sussistano le condizioni per la conferma, il docente, nella presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, dovrà esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta nella scuola dove ha prestato servizio nell’A.S. 2024/25 (sarà presente dell’istanza delle “150 scuole” un’apposita sessione).

L’Ambito territoriale competente, dopo aver gestito le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (mobilità ed immissioni in ruolo), verificata la disponibilità del posto e il diritto alla nomina, procederà con l’attribuzione prioritaria della sede al docente richiedente, a prescindere dal diritto di graduatoria.

Potranno essere riconfermati “con precedenza assoluta” sia i docenti in possesso del titolo di specializzazione al sostegno che i docenti privi del titolo di specializzazione che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno, individuati da GAE o da GPS, con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Tale decreto “trova applicazione limitatamente all’anno scolastico 2025/2026”. 

gps 2025

Tutti coloro che hanno conseguito o che conseguiranno l’abilitazione ad una qualunque classe di concorso e/o la specializzazione al sostegno entro il 30 giugno 2025 potranno presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS 1 fascia dal 14 aprile fino al 29 aprile 2025, tramite il portale di ISTANZE ON LINE.

Chi conseguirà tale titolo successivamente al 29 aprile, ma comunque entro il 30 giugno, potrà inserirlo adesso con riserva per poi inserire il titolo dal 16 giugno al 3 luglio sempre tramite procedura telematica su ISTANZE ON LINE.

Coloro che sono già inseriti in GPS, non potranno cambiare provincia o inserire ulteriori titoli se non quelli eventualmente non dichiarati in precedenza ma comunque conseguiti entro il 24 giugno 2024.

Chi non è presente in alcuna GPS, potrà scegliere in che provincia inserirsi e dichiarare tutti i titoli posseduti alla data del 24 giugno 2024.

SCARICA QUI il Decreto del Ministero

mobilita 2025



Il MIM ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale (scarica qui) rendendo ufficiali le tempistiche per la presentazione delle istanze di mobilitò 2025/26 del personale scolastico.

Le scadenze saranno le seguenti:

Personale Docente: dal 7 al 25 marzo 2025

Personale ATA: dal 14 al 31 marzo 2025

Personale Educativo: dal 7 al 27 marzo 2025

Insegnanti di Religione: dal 21 marzo al 17 aprile 2025

La pubblicazione degli esiti è prevista per le seguenti date:

Personale Docente: 23 Maggio 2025

Personale ATA: 3 Giugno 2025

Personale Educativo: 27 Maggio 2025

Insegnanti di Religione: 30 Maggio 2025

  1. Tutti i docenti (anche quelli soggetti al vincolo triennale) purchè rientrino in una delle seguenti categorie che hanno diritto alla deroga del blocco triennale:
    1. genitori di figlio di età inferiore a 16 anni
    2. titolari di diritti di 104/92 personale e/o figli anche con certificazione rivedibile. Invece per coniugi, genitori, fratelli conviventi o per parenti o affini (dunque anche suoceri) fino al 3 grado solo se la certificazione NON E’ RIVEDIBILE;
    3. figli di genitore ultrasessantacinquenne (non necessita la convivenza)

N.B. Per poter rientrare dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.
I docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, dovranno indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

  1. Tutti i docenti neoassunti a.s. 2024/25 o che nell’anno 2023/24 hanno ottenuto trasferimento su indicazione di una scuola puntuale purchè rientrino all’interno di una delle deroghe al punto 1)
  1. Tutti i docenti svincolati dal blocco triennale cioè:
    1. I docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
    2. Tutti i docenti che non hanno ottenuto (non importa se richiesta o meno) mobilità e dall’a.s. 2022/23 sono titolari nella stessa scuola (non importa se hanno prestato servizio in assegnazione provvisoria in altra scuola)
  • i docenti che sono stati immessi in ruolo nel 2024/25 e 2023/24 che non rientrano nelle deroghe al punto 1)
  • i docenti assunti che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 o 2023/24 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda che non rientrano nelle deroghe al punto 1)
  • i docenti neoassunti con contratto da tempo determinato al 31 agosto, benchè finalizzato al ruolo (ad esempio da GPS 1 FASCIA SOSTEGNO)


Si sottolinea che per poter presentare domanda di passaggio di ruolo bisogna aver già superato l’anno di formazione e prova nel ruolo di attuale titolarità nonché essere in possesso della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta oppure della specializzazione al sostegno per il grado richiesto (in quest’ultimo caso non necessita alcuna abilitazione sulla classe di concorso)

  • Tutti i docenti immessi in ruolo giuridicamente dal 01/09/2024 ma ancora senza sede. Questi dovranno presentare la domanda di mobilità a livello provinciale per ottenere la sede di titolarità e potranno esprimere anche preferenze a livello interprovinciale ESCLUSIVAMENTE se rientrano nelle deroghe al punto 1)

ferie e permessi

Con la risposta protocollo n° 8864 del 25/01/2024 (scarica qui) l’ARAN ha chiarito :

1) che in base all’articolo 35 comma 12 del CCNL 18/11/2024 non solo i 3 giorni di permesso personale “documentati anche mediante autocertificazione” devono essere retribuiti sia per il personale docente che per il personale ATA con contratto al 30 giugno o al 31 agosto;

2) che “la dichiarazione congiunta n. 2 inserita dopo l’art. 38 nel CCNL Istruzione e Ricerca del 18/01/2024 sancisce che “resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 54, 55 e 56 della Legge n° 228 del 2012”.
Tale norma prevede che i docenti possano fruire delle ferie, oltre che nel periodo di sospensione delle attività didattiche, anche nella restante parte dell’anno scolastico per un periodo non superiore a 6 giorni e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma legislativa in parola, pertanto ha superato la previsione contrattuale di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 29/11/2007. […] sembrerebbe congruo – continua l’ARAN – consentire anche ai docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto la possibilità di fruire le 6 giornate di ferie nel corso dell’anno scolastico con le stesse modalità previste per i docenti a tempo indeterminato, Analogamente, nel caso di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, si ritiene che sia possibile consentire la fruizione di alcuni giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, la cui quantificazione non può eccedere i 6 giorni ed è proporzionale al numero di giorni di ferie maturate dal docente a tempo determinato […].

Da un’attenta lettura delle norme contrattuali e legislative, nonché delle indicazioni dell’ARAN, al personale docente a tempo determinato con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, è permessa la fruizione durante il periodo delle attività scolastiche di un massimo di 6 giorni di ferie “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Ciò non significa che il richiedente deve trovarsi un sostituto che in ore eccedenti al proprio orario si dichiari disponibile alla sua sostituzione!
Ma deve essere l’istituzione scolastica che, valutata la possibilità di sostituire il docente con altri docenti in servizio negli stessi giorni, ad esempio, con ore a disposizione o con servizio in compresenza, accetta o meno i giorni di ferie.
L’istituzione scolastica è comunque obbligata a dare risposta per iscritto alla richiesta di ferie, motivandone l’eventuale diniego.
Il docente richiedente può riscontrare la presenza di colleghi possibili sostituti che, come detto, hanno ore a disposizione o prestano servizio in compresenza o ancora devono recuperare ore di permesso orario fruite, indicandoli all’interno della richiesta delle ferie.
Non serve alcuna accettazione alla sostituzione da parte del collega in quanto lo stesso è obbligato ad effettuarla in quanto in servizio.
Sarà compito dell’istituzione scolastica formalizzare l’ordine di servizio per la sostituzione.

segretario

A seguito delle centinaia di sentenze positive ottenute dal nostro studio legale nei tribunali di tutt’Italia a favore del riconoscimento della CARTA DEL DOCENTE anche agli ingegnanti precari, IL MIM continua a non accreditare le somme dovute.

A tal fine sono stati depositati centinaia di causa per OTTEMPERANZA, i giudici hanno deciso di COMMISSARIARE il MIM al fine di tutelare il diritto dei nostri ricorrenti nell’ottenere in modo celere, 90 giorni, le somme dovute.

Inspiegabile ed ingiustificato, anche secondo i giudici, – dichiara il segretario generale dell’ASA SCUOLA Guarnera Stefano – il comportamento con cui il Ministero, in totale spregio delle centinaia di sentenze passate in giudicato che lo hanno visto soccombere nei tribunali di tutt’Italia a favore del riconoscimento della Carta del Docente nei confronti degli insegnanti precari, continua a tergiversare nell’effettuare l’accredito delle somme, tanto da portare il TAR Sicilia al commissariamento del MIM.
Al momento, in mancanza di un cambiamento di rotta da parte del Governo in favore del riconoscimento dovuto e legittimo delle somme della Carta del Docente anche agli insegnanti precari, l’unica possibilità di ottenere tale diritto è legata al ricorso giudiziario.
Stiamo pressando il MIM affinché la Carta del Docente dal prossimo anno scolastico sia riconosciuta a tutti gli insegnati con contratto al 30 giugno.
Tuttavia per gli anni passati, bisogna necessariamente ricorrere in giudizio.”

Pubblichiamo stralcio di una delle tante sentenze del TAR Sicilia.

Se sei un docente che negli ultimi 5 ANNI ha avuto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e non hai ancora fatto ricorso per ottenere la CARTA DEL DOCENTE

Ricorso Carta del Docente

FERIENONGODUTE

Sono ormai centinaia i docenti precari che, ASSISTITI GRATUITAMENTE DAL NOSTRO SINDACATO, hanno visto riconosciuto il loro DIRITTO alla monetizzazione delle ferie non godute.

Pubblichiamo di seguito le ultime sentenze, solo a titolo di esempio, per ricordare che ormai la giurisprudenza è unanime nel suo orientamento.

Se sei un docente che negli ultimi 10 ANNI ha avuto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) o comunque ha svolto almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativi e/o svolti in più scuole) e che non ha goduto delle previste ferie maturate in quanto compensate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i periodi di sospensione delle attività didattiche,

per vedere riconosciuto il tuo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Monetizzazione delle ferie non godute

ricorso_recupero_anno_2013

La Corte di Cassazione (ultimo grado di giudizio a livello nazionale) con l’Ordinanza n.16133 del 11.06.2024 ha sancito il diritto al recupero dell’anno 2013 all’interno della ricostruzione di carriera. Tale anno, con il DPR n. 122/2013, è stato infatti bloccato a tutti i dipendenti scolastici (Docenti ed ATA), ai fini della ricostruzione di carriera e dei relativi scatti di anzianità.

Tale sentenza ha riconosciuto anche gli scatti economici relativi agli ultimi cinque anni nonché il diritto a poter ottenere UNA NUOVA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA che conteggi anche il 2013 e quindi permetta di ottenere i prossimi scatti di anzianità con un anno di anticipo.

Il sindacato ASA ti propone dunque di ricorrere per il riconoscimento di tale anno, e tale ricorso è TOTALMENTE GRATUITO per i nostri iscritti.

Il ricorso è riservato a Docenti e ATA di RUOLO, attualmente in servizio, che nel 2013 (anno solare dal primo gennaio al 31 dicembre che dunque risulta essere a cavallo tra a.s. 2012/13 e 2013/14) hanno lavorato sia con servizio di ruolo che come precari.

È importante che l’interessato abbia già il decreto di ricostruzione della carriera.


I documenti necessari per procedere al ricorso:

1. Copia di un documento di riconoscimento (Carta d’Identità);

2. Copia della tessera sanitaria;

3. Copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato;

4. Copia del decreto di ricostruzione della carriera;

5. Copia dello stato matricolare completo, da cui si evinca in particolare il servizio prestato nell’anno 2013 (con specifica se di ruolo o a tempo determinato), da richiedere in segreteria;

6. Copia degli ultimi 3 cedolini stipendiali;

7. Copia della diffida inviata al Ministero via PEC o via Raccomandata A/R (SCARICA QUI) e la ricevuta dell’avvenuta trasmissione;

8. Scheda anagrafica, procura alle liti, dichiarazione per la privacy, dichiarazione di esenzione contributo unificato (SCARICA QUI)

I docenti che non sono ancora in possesso di copia del decreto di ricostruzione carriera e dello stato matricolare potranno farne richiesta alla segreteria della scuola di attuale servizio.

Tutti i documenti dovranno essere inviati tramite Raccomandata A/R o consegnati a mano a:

Studio Legale Avv.to Caruso Cinzia, via N. Sauro 21, 95047 Paternò (CT)

Si sottolinea che chi dovesse avere un reddito familiare che supera i 38.514,03 euro, sarà successivamente contattato dallo studio legale per il pagamento del contributo unificato (la “marca da bollo” da mettere per il deposito del ricorso) di 21,50 euro.

Per maggiori info inviare un messaggio Whatsapp al numero 328 621 4117. Saremo lieti di darTI tutte le delucidazioni.

concorso docenti pnrr2 febbraio

Il Ministero ha diffuso il calendario della prova scritta concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado (PNRR 2)

Le prove si terranno per posto comune e di sostegno il giorno 19 febbraio 2025 suddivise in due turni:

mattutino (dalle 8) e pomeridiano (dalle 13:30)

Le prove si terranno dal 25 al 27 febbraio suddivise in due turni, mattutino (dalle 8) e pomeridiano (dalle 13:30)

La prova scritta si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato la domanda.

La prova scritta sarà unica per tutte le classi di concorso richieste. Solo chi partecipa per i due bandi  (infanzia e primaria/secondaria) svolge due prove scritte.

La data e la sede di svolgimento con l’elenco dei candidati sarà comunicata  dagli USR di riferimento (con pubblicazione nel proprio sito istituzionale) almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.

Ciascun candidato potrà visualizzare la propria sede ed il proprio turno di convocazione tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive nell’area Graduatorie, accedendo con il proprio SPID o con la CIE


La prova scritta sarà computer based composta da 50 domande a risposta multipla  da svolgere in 100 minuti.

    • 40 quesiti volti a valutare le competenze del candidato nei campi pedagogico, psicopedagogico e metodologico-didattico:
    • 10 domande su aspetti pedagogici;
    • 15 domande riguardanti la psicopedagogia, inclusi i temi dell’inclusione scolastica;
    • 15 domande sugli aspetti metodologico-didattici, comprese le modalità di valutazione degli studenti.
    • 5 domande di inglese, con livello di competenza richiesto pari al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
    • 5 domande sulle competenze digitali, focalizzate sull’uso delle tecnologie e dispositivi multimediali per migliorare l’apprendimento.


    Accederanno alla prova orale un numero di candidati pari a 3 volte il numero posti messi a bando nella rispettiva regione per il posto per cui si partecipa, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti.
    Saranno, inoltre, ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

    mobilita-docenti-2024-2028

    Il 29 gennaio u.s. è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto per la mobilità del personale docente, ATA e personale educativo per il triennio 2025/28. (che puoi scaricare cliccando qui)

    • le deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di titolarità (il cd “blocco triennale”) che interessano principalmente il personale docente neo-immesso in ruolo e coloro che hanno ottenuto un trasferimento su indicazione puntuale del codice scolastico
    • i passaggi di ruolo su sostegno
    • la tabella di valutazione dei titoli

    Analizziamo punto per punto

    Potranno presentare domanda di mobilità (provinciali e/o interprovinciale) tutti i docenti che, pur essendo nella situazione di vincolo di permanenza nella sede di titolarità, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

    I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi, purché siano in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno, ma solo se hanno già superato l’anno di prova.

    Non è più dunque richiesta la congiunta abilitazione alla classe di concorso.

    (puoi scaricare la tabella cliccando QUI)

    1. Il servizio svolto a tempo determinato, sarà gradualmente equiparato a quello di ruolo. Nel 2025-26 varrà 4 punti per anno, nel 2026-27 5 punti, e dal 2027-28 sarà totalmente equiparato ai 6 punti previsti per il servizio di ruolo.
      Tale equiparazione riguarderà però *ESCLUSIVAMENTE* il servizio pre ruolo svolto nello stesso grado dove il docente risulta essere di ruolo al momento della domanda. Tutti gli altri servizi per ruolo rimarranno con valutazione invariata rispetto ad adesso (cioè 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per tutti gli altri).
    1. Aumento del punteggio per la continuità didattica nelle Graduatorie Interne D’Istituto, per incentivare chi rimane nella stessa scuola:
      1. I primi tre anni di servizio continuativo nella scuola di titolarità verranno assegnati 12 punti totali
      2. quarto e quinto anno i punti assegnati saranno di 5 punti per anno
      3. dal sesto anno in poi, la continuità del servizio varrà 6 punti per anno
    1. Punteggio aggiuntivo per i docenti tutor e dell’orientamento:

      3 punti che sono attribuiti per la sola mobilità volontaria (non nelle graduatorie interne d’istituto) dopo 3 anni di servizio nella stessa scuola di titolarità
    1. Aumento del punteggio relativo alla presenza di figli minorenni:
      1. 5 punti per figli fino a 6 anni
      2. 4 punti per figli da 7 a 18 anni



    Si ricorda che le deroghe sopra indicate, al momento, valgono ESCLUSIVAMENTE per le operazioni di MOBILITA’.


    Per le Assegnazioni provvisorie, bisognerà attendere il nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie, che a nostro parere molto probabilmente recepirà e confermerà tali deroghe.


    SIAMO IN ATTESA DELLE DATE UTILI PER PRESENTARE L’ISTANZA DI MOBILITA’ CHE IL MINISTERO COMUNICHERA’ NEI PROSSIMI GIORNI.