Con la risposta protocollo n° 8864 del 25/01/2024 (scarica qui) l’ARAN ha chiarito :

1) che in base all’articolo 35 comma 12 del CCNL 18/11/2024 non solo i 3 giorni di permesso personale “documentati anche mediante autocertificazione” devono essere retribuiti sia per il personale docente che per il personale ATA con contratto al 30 giugno o al 31 agosto;

2) che “la dichiarazione congiunta n. 2 inserita dopo l’art. 38 nel CCNL Istruzione e Ricerca del 18/01/2024 sancisce che “resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 54, 55 e 56 della Legge n° 228 del 2012”.
Tale norma prevede che i docenti possano fruire delle ferie, oltre che nel periodo di sospensione delle attività didattiche, anche nella restante parte dell’anno scolastico per un periodo non superiore a 6 giorni e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma legislativa in parola, pertanto ha superato la previsione contrattuale di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 29/11/2007. […] sembrerebbe congruo – continua l’ARAN – consentire anche ai docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto la possibilità di fruire le 6 giornate di ferie nel corso dell’anno scolastico con le stesse modalità previste per i docenti a tempo indeterminato, Analogamente, nel caso di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, si ritiene che sia possibile consentire la fruizione di alcuni giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, la cui quantificazione non può eccedere i 6 giorni ed è proporzionale al numero di giorni di ferie maturate dal docente a tempo determinato […].

Da un’attenta lettura delle norme contrattuali e legislative, nonché delle indicazioni dell’ARAN, al personale docente a tempo determinato con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, è permessa la fruizione durante il periodo delle attività scolastiche di un massimo di 6 giorni di ferie “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Ciò non significa che il richiedente deve trovarsi un sostituto che in ore eccedenti al proprio orario si dichiari disponibile alla sua sostituzione!
Ma deve essere l’istituzione scolastica che, valutata la possibilità di sostituire il docente con altri docenti in servizio negli stessi giorni, ad esempio, con ore a disposizione o con servizio in compresenza, accetta o meno i giorni di ferie.
L’istituzione scolastica è comunque obbligata a dare risposta per iscritto alla richiesta di ferie, motivandone l’eventuale diniego.
Il docente richiedente può riscontrare la presenza di colleghi possibili sostituti che, come detto, hanno ore a disposizione o prestano servizio in compresenza o ancora devono recuperare ore di permesso orario fruite, indicandoli all’interno della richiesta delle ferie.
Non serve alcuna accettazione alla sostituzione da parte del collega in quanto lo stesso è obbligato ad effettuarla in quanto in servizio.
Sarà compito dell’istituzione scolastica formalizzare l’ordine di servizio per la sostituzione.